UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
SEDE
DI SARONNO
STATUTO DELLA SEDE UNITRE
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
Il
presente Statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi
dell’art. 8 della legge n° 266/91 in quanto conforme all’art. 3 della
medesima legge
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA’ DELLA
TERZA ETA’
UNITRE
UNIVERSITA’
DELLE TRE ETA’
STATUTO DELLA SEDE LOCALE DI SARONNO
Approvato
nell’Assemblea Generale del 27 settembre 2007
Art. 1 –
Denominazione
1. E’
costituita con Atto Notarile del 23 giugno 1994 al Rep. n. 123372/6774
del Dr. Salvatore D’Ippolito, notaio in Saronno, la Sede autonoma locale dell’UNITRE di Saronno, Associazione di promozione
sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e
aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età,
avente sede a Torino in corso Francia n. 5.
2. La Sede autonoma locale
assume la denominazione di Università della Terza Età, siglabile UNITRE –
Università delle Tre Età, con sede legale in
Saronno - via San Giuseppe n. 36, con competenza sul territorio del
Comune di Saronno e dei Comuni costituenti l’area del Distretto
scolastico con sede in Saronno, come meglio precisato nell’Atto
Costitutivo.
Art. 2 –
Riconoscimento
1. La Sede autonoma locale,
avendo ottenuto in data 20 maggio 1994 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione
Nazionale ai sensi dell’Art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la
denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i
principi dello Statuto stesso.
Art. 3 –
Finalità
1. Le
finalità della Sede autonoma locale sono quelle previste dall’art. 2
dello Statuto Nazionale e più precisamente:
a)
educare;
b)
formare;
c)
informare;
d)
fare
prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e
rinnovata e di un invecchiamento attivo;
e)
promuovere
la ricerca;
f)
aprirsi
al sociale e al territorio;
g)
operare
un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni
e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che
evidenzi “l’essere oltre che il sapere”;
h)
contribuire
alla promozione culturale e sociale degli associati mediante
l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e
la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando
iniziative concrete;
i)
promuovere,
attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e
sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente, anche a
livello internazionale, per il confronto fra culture e generazioni
diverse;
Art. 4 –
Adesioni
1. Le
adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di razza, etnia,
religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel
pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed
aconfessionalità.
Art. 5 –
Associati
1. Sono
associati alla Sede:
a) gli associati fondatori che hanno
dato vita alla fondazione firmando l’atto costitutivo della Sede
autonoma locale;
b) gli associati ordinari che vengono
successivamente chiamati a far parte dell’Assemblea Generale degli
associati, secondo la procedura stabilita dal Regolamento;
c) gli associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita
dal Regolamento fra persone che, per professionalità, competenza e
particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita
ed all’efficienza della Sede locale;
d) gli associati studenti italiani, stranieri e apolidi che,
avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i
laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il
versamento della quota associativa annuale.
2. Indipendentemente
dalle loro qualifiche, partecipano alla vita sociale ed esercitano i
diritti conseguenti solo gli associati che sono in regola con la quota
associativa annuale.
3. Si
perde la qualità di associato per decesso, per dimissioni, per
esclusione. Quest’ ultima è portata alla deliberazione dell’Assemblea
generale degli associati dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della
decisione del Collegio dei Probiviri.
4. Il
numero complessivo dei Soci fondatori e ordinari non può essere
superiore a 60
Art. 6 –
Organi della sede locale
1. Sono
organi della Sede locale:
a)
l’Assemblea
generale degli associati;
b)
il
Consiglio Direttivo;
c)
il
Presidente;
d)
il
Collegio dei Revisori dei conti;
e)
il
Collegio dei Probiviri;
f)
l’
Assemblea degli associati Studenti;
Art. 7 –
Composizione e competenze dell’Assemblea generale
1. L’Assemblea
generale degli associati è formata da:
a)
associati
fondatori;
b)
associati
onorari;
c)
associati
ordinari;
d)
la
rappresentanza degli associati studenti;
e)
associati
a cui sono state conferite cariche onorarie, senza diritto di voto.
2. L’Assemblea
generale è presieduta dal Presidente (assistito da un Segretario) o da
chi ne fa le veci, o, in loro assenza, da un socio eletto all’inizio
della seduta.
3. L’Assemblea
generale elegge, con votazione palese o segreta, quando viene richiesta
dalla maggioranza dei Soci presenti, scegliendo tra i soli associati
fondatori e ordinari:
a) i membri del Consiglio Direttivo
b) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
c) i membri del Collegio dei Probiviri
4. L’Assemblea
generale ha facoltà di eleggere un Presidente onorario che può
partecipare alle attività del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti con diritto di voto
consultivo. L’Assemblea generale, in data 5 ottobre 2000, ha eletto
all’unanimità Presidente Onorario a vita Giovanni Terzuolo, quale
Fondatore della nostra organizzazione in Saronno e primo Presidente di
questa Sede autonoma.
5. Tutte
le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono
rinnovabili, ad eccezione di quella dei Rappresentanti degli Studenti
che è annuale.
6. L’Assemblea
generale è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il
Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti l’Assemblea; in quest’ ultimo caso il Presidente deve
convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta
7. L’avviso
di convocazione dell’Assemblea generale degli associati, sia ordinaria
che straordinaria, deve essere inviato con lettera raccomandata
indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno,
almeno quindici giorni prima della data fissata.
8. L’Assemblea
è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi
componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei
presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un’ora dopo. E’
ammessa una sola delega per partecipante.
9. L’Assemblea
generale degli associati ha le seguenti competenze:
a)
approva
lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
b)
accetta
lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
c)
elegge
le cariche sociali, precisandone la composizione numerica, ove
previsto;
d)
approva
il rendiconto preventivo e quello consuntivo
dell’esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro
quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario;
e)
delibera
la costituzione di Sezioni dipendenti dalla Sede autonoma locale da
proporre al Presidente Nazionale a norma dell’art.2 del Regolamento
Nazionale;
f)
delibera
l’ammissione di Soci ordinari e onorari;
g)
assegna
cariche onorarie che possano accrescere il prestigio della Sede. Tali
soggetti contribuiscono alla crescita della Sede locale mediante la
partecipazione alla vita associativa, senza diritto di voto;
h)
delibera
i provvedimenti disciplinari decisi dal Collegio dei Probiviri, compresa la decadenza e
l’esclusione degli associati;
i)
delibera
su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo
o del Presidente;
10. l’Assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Per le delibere relative a
modifiche statutarie si richiede la maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 8 –
Consiglio Direttivo
1. Il
Consiglio Direttivo è composto da:
a)
il
Presidente;
b)
uno
o due Vicepresidenti;
c)
il
Direttore dei Corsi;
d)
il
Segretario;
e)
il
Tesoriere;
f)
uno
o due Consiglieri;
g)
i
Rappresentanti eletti dall’Assemblea degli associati Studenti, da due a
sei in relazione al numero degli iscritti:
2. Al
Consiglio Direttivo compete:
a)
decidere
le quote associative annuali;
b)
curare
la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
c)
deliberare
le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel
rispetto della normativa vigente;
d)
formulare
il programma dei corsi e laboratori informandone l’Assemblea;
e)
eleggere
i Delegati per l’Assemblea Nazionale e per il Coordinamento regionale,
secondo le modalità previste dal Regolamento;
f)
elaborare
proposte di modifica dello Statuto della Sede e approvare ogni
regolamento previsto;
g)
adottare,
in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea
generale degli associati, sottoponendole alla ratifica nella prima
riunione dell’Assemblea stessa;
h)
disporre
l’adozione a carico degli associati dei provvedimenti disciplinari
decisi dal Collegio dei Probiviri e deliberati dall’Assemblea generale:
3. Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno
la metà più uno dei componenti e le deliberazioni
devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto
del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Art. 9 – Il
Presidente
1. Il
Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il
compito di:
a)
convocare
e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo,
dirigendone i lavori;
b)
proporre
gli argomenti da sottoporre all’Assemblea generale degli associati e
formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c)
convocare
l’Assemblea degli associati Studenti per
l’elezione dei loro rappresentanti;
d)
prendere
le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon
funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni
dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo;
e)
attribuire,
in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando
compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli associati
competenti in materia;
f) aprire conti e depositi bancari e/o
postali; l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o
depositi intestati alla Sede autonoma
avverrà con firma singola del Presidente. In caso di assenza o
impedimento del Presidente avverrà con firma congiunta di
un Vice Presidente e del Tesoriere.
Art. 10 –
Il Vicepresidente
1. Il
o i Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso
di assenza o di impedimento. Nel caso in cui siano eletti due
Vicepresidenti, uno di questi viene investito dal Presidente della
funzione di Vicario.
Art. 11 –
Il Direttore dei corsi
1. Il
Direttore dei corsi coordina l’attività culturale e didattica della
Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal
Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale,
avvalendosi della eventuale collaborazione dei Docenti
Art. 12 - Il Segretario
1. Il
Segretario svolge le mansioni amministrative necessarie al buon
funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.
2. Provvede
a tutto ciò che attiene alle aule e ai locali
destinati al funzionamento della Sede.
3. Coordina
il lavoro dei Collaboratori di Segreteria.
4. Stende
il verbale del Consiglio Direttivo
Art. 13 –
Il Tesoriere
1. Il
Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione
nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede
alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da
presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
3. Redige
la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai
competenti Organi collegiali.
Art. 14 –
Collegio dei Revisori dei conti
1. Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di
cui uno con funzione di Presidente più due supplenti.
Ha il compito di
verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente
documentazione, ivi compreso l’inventario dei beni. Redige la relazione
che deve accompagnare lo stato patrimoniale e il conto economico.
2. I
Revisori dei conti non possono far parte del Consiglio Direttivo.
Art. 15 –
Collegio dei Probiviri
1. Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, eletti dall’Assemblea generale, in deroga all’art. 7 comma 3
del presente Statuto, fra tutti i propri associati. Il Presidente del
Collegio è eletto tra i tre membri effettivi dall’Assemblea.
2. Il
Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che
possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli associati e
tra Organi della stessa e di decidere in merito, secondo equità, senza
obbligo di formalità rituali.
Art. 16 –
Assemblea degli associati Studenti – composizione e competenze
1. L’Assemblea
degli associati studenti è composta da tutti gli associati studenti in
regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno
accademico in corso. L’Assemblea viene convocata di norma
una volta all’anno.
2. Competenze
dell’Assemblea sono:
a) eleggere tra i propri membri da due a sei rappresentanti che
entrano a far parte dell’Assemblea generale e del
Consiglio Direttivo, come da regolamento.
b) proporre attività sociali, ricreative e assistenziali che
possono affiancare la parte didattica e culturale della Sede locale
(Accademia di umanità).
Art. 17 –
Rendiconto economico finanziario
1. L’anno
accademico e finanziario ha inizio il 1° settembre e si chiude il 31
agosto dell’anno successivo.
2. E’
fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e
dal Presidente, da far approvare dal Consiglio Direttivo e
successivamente dall’Assemblea generale entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio.
3. L’Associazione
è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei
proventi agli associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di
gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
Art. 18 –
Sezioni
1. La Sede locale può
proporre l’apertura di sezioni al Presidente Nazionale, I rapporti
organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di
appartenenza sono disciplinati con apposito
regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria
autonomia finanziaria.
2. Le
Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono
chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi
locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all’art.2 del Regolamento allo Statuto Nazionale.
Art. 19 – Patrimonio
1. Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
dalle
quote sociali;
b)
da
contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la
realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
c)
dai
beni mobili ed immobili acquisiti;
d)
da
ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata
dall’Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette e devono
essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità
dell’Associazione.
2. Non
sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti
dal presente Statuto.
Art. 20 –
Gratuità delle prestazioni
1. Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e
dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente
autorizzate dall’Organo competente.
Art. 21 – Recesso dall’ Associazione Nazionale
1. La
sede locale può recedere dall’ Associazione Nazionale con deliberazione
dell’ Assemblea degli associati assunta a maggioranza assoluta dei
Componenti dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale. Con
tale atto la sede locale decade da qualsiasi diritto compreso quello di
fare uso del marchio e della denominazione UNITRE.
Art. 22 – Scioglimento della sede locale
1. Lo
scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea generale degli
associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Patrimonio
viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad una Associazione che
persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà
l’Assemblea al momento dello scioglimento.
2. In
caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione
più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.
Art. 23 –
Norme applicabili
1. Per
quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice
civile e alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo
Statuto dell’ Associazione Nazionale.